Novità positive nel Codice della Strada per la mobilità in bicicletta

Novità positive nel Codice della Strada per la mobilità in bicicletta

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Un commento di Anna Donati, portavoce AMODO. Con la Legge 120 dell’11 settembre 2020 – legge di conversione del DL Semplificazioni – sono arrivate diverse novità positive di modifica del Codice della Strada, che ci auguriamo vengano prontamente attuate dalle amministrazioni comunali a favore della mobilità in bicicletta nelle nostre città.

Va detto che il testo prevede anche l’emanazione di un regolamento entro 60 dalla pubblicazione del decreto (metà novembre) al comma 5-decies dell’articolo 49 del DL e su alcune questioni specifiche sembra necessario (come la segnaletica), ma vogliamo augurarci che il MIT agevoli l’attuazione della norma di recente approvazione piuttosto che dare interpretazioni restrittive del Regolamento in arrivo.

Siamo ancora in attesa di una riforma organica del Codice della Strada che è in discussione nella Commissione Trasporti della Camera (tornata in commissione dopo che in Aula sono mersi pareri ostativi dal MEF e dalla V Commissione Bilancio) per risolvere le regole per  la ciclabilità in sicurezza in ambito extraurbano.

Ma tornando alle novità del Dl Semplificazioni, all’articolo 49 della Legge 120/2020 sono state aggiunte diverse modifiche al Codice della Strada che vanno nella giusta direzione a tutela e promozione della mobilità attiva piedi ed in bicicletta.  Questo è il risultato della pressione e delle proposte degli assessori alla mobilità delle città italiane raccolte da ANCI e inviate al MIT ed in Parlamento. E anche dell’azione delle associazioni per la mobilità ciclistica e la tutela per l’ambiente, che da anni premono e fanno proposte in questa direzione a sostegno della Mobilità Dolce ed attiva, tra cui l’Alleanza Mobilità Dolce.

Certo a fronte di cose positive altre sono più debole e non risolutive ma la direzione è giusta. Il pacchetto a tutela dei ciclisti prevede l’introduzione della ‘strada urbana ciclabile’ a carreggiata unica – con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h – definita da apposita segnaletica verticale e orizzontale, con priorità per le biciclette.

C’è la novità del ‘doppio senso ciclabile’  – ma non è scritta in modo adeguato -su strade cittadine ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, le biciclette potranno circolare anche in senso opposto all’unico senso di tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Nascono le ‘corsie bici-bus’ purché non siano presenti binari tramviari a raso e a condizione che il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.  Per gli accertatori della sosta: viene rivista la normativa, con luci e ombre e vedremo come si applicherà.

Viene introdotto il concetto di strade scolastiche: grazie alla riforma si colma anche su questo aspetto un vuoto normativo, perché ora la volontà delle amministrazioni locali di limitare o addirittura escludere circolazione, sosta e fermata alle auto negli orari di ingresso e uscita dalle scuole trova un chiaro inequivocabile riscontro nel Codice.  Anche se non sembra un obbligo e quindi suona un pò debole e dipenderà come al solito dalla volontà delle amministrazioni

Ecco alcuni punti salienti del provvedimento:

  • Strade urbane ciclabili: viene introdotta questa nuova tipologia di strade, in cui i ciclisti hanno la priorità nella circolazione veicolare.
  • Zone/strade scolastiche: viene introdotta questa definizione e possibilità di regolamentazione, ed è senza dubbio un buon modo per promuoverle. Però è solo una facoltà per i Comuni, che già a Codice vigente possono istituire ZTL, aree pedonali e altre misure di protezione.
  • Corsia ciclabile, positivo perché viene estesa la possibilità di realizzarle anche alle strade extraurbane. Male perché la definizione viene modificata e pasticciata, diventando più ambigua quanto a promiscuità coi veicoli a motore.
  • Casa avanzata, positivo perché viene aggiunta la possibilità di realizzarla non solo con pista ma anche con corsia ciclabile.
  • Doppio senso ciclabile: il testo non è molto utile perché è stato completamente snaturato con l’introduzione dell’obbligo di tracciare la segnaletica orizzontale di corsia ciclabile lungo tutto il percorso in doppio senso per le bici. Di fatto, non è più il “doppio senso ciclabile”, come esiste in mezza Europa, ma una “corsia ciclabile controsenso”, però chiamata doppio senso ciclabile, giusto per aggiungere confusione. Si rischia seriamente di mettere “fuori legge” tutte le sperimentazioni già realizzate: Reggio Emilia, Bologna, etc. Resta di positivo che viene data copertura di legge a questa possibilità, pur stravolta, e che è prevista indipendentemente dai paletti in precedenza fissati dai tecnici ministeriali (larghezza minima della carreggiata, assenza di sosta laterale, divieto di transito di mezzi pesanti, etc.).
  • Precedenza ai ciclisti: Positivo perché viene introdotto l’obbligo esplicito e generalizzato di dare la precedenza ai ciclisti che transitano o si immettono sulle strade urbane, che circolano sulle corsie ciclabili, che percorrono la corsia per doppio senso ciclabile.
  • Obblighi dei ciclisti. Viene ribadito e rafforzato l’obbligo per i ciclisti di utilizzare piste e corsie ciclabili quando presenti.

Telecamere per ZTL, aree pedonali: novità positiva perché viene aggiunta la possibilità di controllare e sanzionare automaticamente non solo l’accesso vietato, ma anche la durata di permanenza all’interno e l’uscita; oltre a ZTL, aree pedonali e corsie preferenziali, viene aggiunta la possibilità generica di controllare con telecamere anche altre casi di “accesso o transito vietato”.

Autovelox fissi: una buona misura viene estesa la possibilità di installazione in città, nelle strade di quartiere, interzonali e locali. Male perchè la decisione, anche su queste strade prettamente urbane, rimane del Prefetto, anziché essere del Comune.

Per vedere il testo del provvedimento Legge N. 120 del 11/09/2020 guarda il link  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20G00139/sg

Per vedere il nuovo Codice della Strada cosi come modificato dalle nuove norme del DL vai a questo link https://www.gazzettaufficiale.it/sommario/codici/strada

 

 

 

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