Avviata la discussione sul DDL Cammini al Senato

Avviata la discussione sul DDL Cammini al Senato

1024 683 Redazione

Da ottobre 2021 si è avviata in Commissione 7° Istruzione pubblica e beni culturali del Senato della Repubblica, la discussione sul Disegno di Legge N.2367 “Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini” a prima firma On.le Riccardo Nencini, Presidente della Commissione, che è stato sottoscritto da tutti i Gruppi presenti in Commissione.

Un’iniziativa quindi largamente condivisa, maturata al termine e alla luce di un lungo percorso di approfondimento e confronto nella commissione. Relatrice del provvedimento è l’On.le Maria Saponara.

IL DDL N.2367 è il risultato dei numerosi elementi e le molte sollecitazioni emerse nel corso dell’affare assegnato n. 590, concluso con l’approvazione con voto unanime da parte della 7a Commissione permanente del Senato della risoluzione Doc. XXIV, n. 40, l’iniziativa si propone di delineare una governance unitaria di un fenomeno di grande significato e valenza culturale, oltre che religiosa, sportiva, sociale ed enogastronomica, e come emergente fenomeno di turismo lento esperienziale. Nei lavori della Commissione è emersa chiaramente l’esigenza di definire una normativa statale di principio che offra uno strumento di salvaguardia sistemica dei cammini stessi in quanto beni culturali complessi, considerati quindi nella loro unitarietà e per il loro significato di arricchimento della comunità e di conservazione del suo patrimonio identitario, oltre che come opportunità di sviluppo economico dei territori.
Una normativa statale che delinei una disciplina di principio omogenea e valida in tutto il territorio nazionale offrirebbe gli strumenti per favorire il superamento dell’attuale frammentazione e disomogeneità degli interventi, lamentati dalle stesse regioni, dagli enti locali, dagli esperti e dagli operatori del settore con cui ha interloquito la Commissione: nella generalità delle audizioni è stato manifestato un corale favore in questo senso, manifestato anche nella seduta della Commissione del 19 maggio 2021 con riferimento all’eventuale presentazione di un disegno di legge quadro in materia; un impegno assunto con l’approvazione della risoluzione prima ricordata e cui si dà attuazione con il disegno di legge n. 2367.

Illustrazione del testo secondo la relatrice Maria Saponara

L’articolo 1 individua l’oggetto del disegno di legge, dettando la definizione dei cammini come itinerari culturali, e le sue finalità, che spaziano oltre la tutela e valorizzazione dei monumenti, dei luoghi e dei siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico interessati e la tutela dell’ambiente e del paesaggio, per abbracciare le finalità di valorizzazione dei borghi, di rilancio dell’attività culturale nei territori attraversati o limitrofi ai cammini e della connessa attività di accoglienza, a sostegno di una strategia nazionale delle aree interne. Tra le finalità di studio sono richiamate anche quelle concernenti aspetti sociali ed enogastronomici, nonché quelli attinenti alla tradizione e all’identità culturale italiana nella sua unitarietà e nelle sue diversificazioni. Non manca la finalità di promuovere corretti stili di vita e la capacità inclusiva delle attività culturali e turistiche specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta.
All’articolo 2 si prevede la definizione della «Mappa dei cammini d’Italia», da realizzare anche in formato digitale, funzionale alla costituzione di una banca dati unica nazionale; si riprende così il percorso tracciato qualche anno fa con l’« Atlante dei cammini », portando a compimento un disegno di promozione del patrimonio dei cammini, in una cornice di completezza e di costante aggiornamento. Si prevede che nella Mappa possano essere inseriti i tratti presenti sul territorio italiano degli itinerari culturali europei riconosciuti dal Consiglio di Europa, i cammini interregionali e, su richiesta delle regioni interessate, i cammini di interesse regionale o locale: l’inserimento nella Mappa comporta il riconoscimento della qualifica di Cammino d’Italia, un brand cui è connesso il riconoscimento di caratteristiche proprie degli itinerari culturali come definiti dall’articolo 1, comma 2, e il rispetto di standard di qualità appositamente individuati e periodicamente aggiornati. La Mappa è infatti aggiornata con cadenza almeno biennale; nelle more dell’aggiornamento, è previsto un meccanismo di temporanea esclusione per il caso che siano venuti meno i requisiti o gli standard di qualità necessari: si tratta di una misura di salvaguardia degli utenti da attivare con celerità, fermo restando che con l’aggiornamento della Mappa l’esclusione potrà essere definitivamente confermata ovvero revocata. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome a istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.
L’articolo 3 prevede l’istituzione della cabina di regia, organismo chiamato ad assicurare, insieme al tavolo permanente di cui all’articolo 5, una governance unitaria dei cammini. Un comitato scientifico, formato da esperti, coadiuva la cabina di regia, svolgendo anche le attività di verifica sul campo, di studio e di analisi tecnica utili per le sue determinazioni (articolo 4). La cabina di regia è composta da rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di cammini e da rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni; ai suoi lavori partecipano altresì i rappresentanti di altri Ministeri o amministrazioni pubbliche aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all’ordine del giorno. La cabina di regia svolge funzioni di proposta dei provvedimenti in materia di cammini, sentiti il tavolo permanente e il comitato scientifico; la generalità dei provvedimenti sono poi adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari; in alcuni casi, è richiesto il parere delle regioni interessate. Si intende così garantire il massimo grado di coinvolgimento degli enti territoriali, i quali non solo sono presenti nella composizione della cabina di regia e nel tavolo permanente, ma sono pienamente coinvolti anche nella fase di adozione dei provvedimenti. Illustra quindi i numerosi compiti della cabina di regia, che presenta al Ministro della cultura una relazione annuale sull’attività svolta.
L’articolo 4 disciplina il comitato scientifico, composto da esperti, che opera presso la cabina di regia.
L’articolo 5 prevede l’istituzione, presso il Ministero della cultura, di un tavolo permanente, che costituisce una sede stabile di consultazione, di cui fanno parte i componenti della cabina di regia, rappresentanti degli operatori del settore culturale e di quello turistico, rappresentanti delle associazioni, degli enti del Terzo settore e di altri organismi attivi nel settore, rappresentanti delle istituzioni religiose, rappresentanti di associazioni a tutela dei disabili, nonché esperti, al fine di consentire un approccio comune e integrato in materia di cammini. Ai lavori del tavolo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all’ordine del giorno e altri soggetti esperti sui medesimi provvedimenti e tematiche. Il tavolo permanente favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l’elaborazione di proposte anche normative e amministrative. La cabina di regia acquisisce il parere del tavolo permanente sulla generalità delle proprie proposte. Il tavolo presenta al Ministro della cultura una relazione annuale sull’attività svolta.
L’articolo 6 prevede la costituzione di un «Osservatorio nazionale per i cammini» presso l’Osservatorio nazionale del turismo istituito presso l’ENIT – Agenzia nazionale del turismo, cui è demandato il compito di raccogliere e analizzare i dati concernenti i cammini, con particolare riferimenti ai flussi delle presenze e alla rilevazione delle criticità. Si intende inoltre favorire la creazione di una rete di osservatori regionali dei cammini, anche al fine di consentire l’implementazione dei dati e delle informazioni dell’osservatorio nazionale, favorendo la costituzione di un’apposita banca dati, nonché l’interoperabilità tra osservatori.
L’articolo 7 prevede la promozione di studi e ricerche, anche in collaborazione con università, istituzioni culturali e di ricerca. Il comma 2 dell’articolo prevede che il Ministro della cultura presenti alle Camere una relazione annuale sui cammini, nella quale si dà conto anche di quelle della cabina di regia e del tavolo permanente.
L’articolo 8 estende l’ambito di applicazione della legge n. 717 del 1949, in materia di arte negli edifici pubblici, ai cammini: in tal modo una percentuale delle risorse utilizzate per i cammini sarà destinata al loro abbellimento con opere d’arte.
L’articolo 9 prevede la realizzazione di campagne di promozione dei cammini come itinerari culturali, a livello nazionale e internazionale, allo scopo di incentivare lo sviluppo di un turismo lento sostenibile e diffuso sul territorio.
L’articolo 10, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di semplificazione normativa e amministrativa, di semplificazione delle procedure di finanziamento degli interventi destinati ai cammini stessi e di modifica della legislazione vigente per la realizzazione e la valorizzazione dei cammini, e riferisce sui principi e criteri di delega.
L’articolo 11 reca la copertura finanziaria e il successivo articolo 12 regola l’entrata in vigore.

Adesso è avviato il confronto e la discussione e dato che si tratta di un DDL trasversale a tutte le forze politiche in Commissione, si può immaginare un iter ampiamente condiviso.

Secondo AMODO si tratta di un percorso di grande attenzione e interesse verso il mondo dei cammini, che auspichiamo avanzi concretamente nei prossimi mesi e che seguiremo da vicino con valutazioni e proposte, per ottenere un provvedimento utile ed efficace per la crescita dei cammini italiani.

Scarica qui il testo del DDL 2367 “Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini”

Segui qui l’Iter del provvedimento https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54360.htm

 

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